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Ordinanza — n. 17393/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive of already reviewed and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Saldini inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Saldini argued that the lower court violated the law regarding procedural admissibility and lacked the psychological element of the crime, but these claims were deemed unprovable. The court rejected the appeal because the arguments merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing new critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments procedural admissibility criminal appeal court of cassation zona pedonale violazione delle norme zonali infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 120 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
artt. 120 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Saldini; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDINI ANTONIO nato a PADOVA il 17/06/1981 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Saldini; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen. (per carenza della condizione di procedibilità) e 640 cod. pen. (per asserita carenza dell'elemento psicologico del reato), sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla validità della condizione di procedibilità -dovendosi chiaramente identificare la persona offesa nella querelante- e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Co sigli