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Ordinanza — n. 17392/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic repetition of lower court complaints without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and repetitive rather than specific. The appellant merely reproduced the complaints submitted to the Court of Appeal without providing the required critical argumentation against the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity standards mandated by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: The repetition of complaints from lower proceedings without specific critical argumentation renders the appeal inadmissible as it lacks the required specificity.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive complaints lack of specificity Code of Criminal Procedure inadmissible appeal diritti della vittima azione parziale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Emil Azoitei e considerato che esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
Art. 114 cod. pen.
4 della sentanza), quanto meno in via implicita ed in base alle circostanze in cui il fatto si è sviluppato (con la avulsione di tre denti a seguito dell'aggressione subita); quanto alla mancata applicazione dell'art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
4 della sentanza), quanto meno in via implicita ed in base alle circostanze in cui il fatto si è sviluppato (con la avulsione di tre denti a seguito dell'aggressione subita); quanto alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi sono la riproduzione dei cahíers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.
257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOITEI EMIL nato il 29/05/1984 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emil Azoitei e considerato che esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi sono la riproduzione dei cahíers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi con il ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sannmarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato, in relazione alla condotta tenuta dall'Azoitei, che egli ha conseguito la desistenza della persona offesa solo a mezzo della propria presenza minacciosa (cfr. pg. 4 della sentanza), quanto meno in via implicita ed in base alle circostanze in cui il fatto si è sviluppato (con la avulsione di tre denti a seguito dell'aggressione subita); quanto alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. la valutazione della Corte, non manifestamente illogica, dato il ruolo del ricorrente nel frangente, per portare a compimento lo spossessamento della vittima, rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, non sindacabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Con igliere Estensore I