Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a reproduction of already rejected arguments regarding an aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Zannettino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that an aggravating circumstance under Article 640 of the Penal Code was not applied due to the use of a phone instead of a website, but the court found this argument contradictory and unconvincing. The court determined that the phone line was in a stranger's name and calls were made by a female voice, rendering the defense's claims futile and duplicative of previously rejected points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without presenting new, distinct legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNETTINO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/03/1963 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Zannettino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado in relazione alla querela e quella di appello -in particolare, pagg. 2 e 3- sulla corretta sussistenza dell'aggravante contestata); osservato, in particolare, che l'elemento valorizzato dalla difesa per confutare la sussistenza dell'aggravante, costituito dall'utilizzo del telefono, piuttosto che di un sito web o di mezzo telematico, è, in sé, contraddittorio e, in definitiva, vano, alla luce del fatto che (i) l'utenza telefonica stessa risultava intestata a soggetto estraneo e quindi non riconducibile all'imputato e (ii) le chiamate furono effettuate da voce femminile, ulteriore elemento di 'depistaggio' e di confusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Co