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Ordinanza — n. 17390/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to untimely request for mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Levac inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding robbery and a flawed motivation, but the court found the reasoning sound. The court ruled that the request for a mitigating circumstance was untimely because it should have been included in the pre-trial appeal memo rather than the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 628 comma primo cod. pen.; Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.: An appeal based on a failure to raise a mitigating circumstance in the pre-trial appeal is inadmissible if the circumstance could not have been raised earlier.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal untimely mitigation robbery conviction Cassazione Roma procedural defect spazio pubblico segno di dominio pubblico zona per edifici e impianti pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 comma primo cod. pen.
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAC LUCIANO nato a VOGHERA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luciano Levac; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 628 comma primo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e 597 comma 5 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) mentre la richiesta di applicazione della circostanza attenuante non è stata tempestivamente formulata, potendo, per l'anteriorità della sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla decisione della Corte d'appello, essere inserita in una memoria con motivi nuovi, da presentare prima dell'udienza d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C ns