Italian Court dismisses appeal for new penalty calculation claim and public prosecutor omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Grisetti and Malomedi inadmissible and ordered them to pay costs. The first appeal regarding an erroneous penalty calculation was rejected because it was raised for the first time at the Cassation stage, violating procedural rules. The second appeal concerning the Public Prosecutor's omission of conclusions was deemed without interest as it caused no nullity. Consequently, the appeals were dismissed due to procedural improprieties and lack of legal consequence from the alleged irregularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals raising new grounds not presented in lower courts are inadmissible, and omissions by the Public Prosecutor lacking nullity consequences do not justify annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRISETTI MAICOL nato a BUSSOLENGO il 02/03/1986 MALOMEDI JOLANDA nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/07/1990 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Maicol Grisetti e _Iolanda Malomedi, presentati con atto unitario; considerato che dei due motivi a base dei ricorsi, il primo (relativo all'errato calcolo della pena) risulta formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non è quindi consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo (attinente alla mancata indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nella sentenza di primo grado), oltre ad essere non consentito per la medesima ragione, è privo di interesse, non essendo dalla omissione derivata alcuna nullità né alcuna conseguenza ai fini della perfezione della sentenza, che non deve quindi essere annullata per quella che è una mera irregolarità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Co sigli