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Ordinanza — n. 17388/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for re-litigating merits and violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Markowski and Redouane inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal arguments were merely reproductions of the lower court's contested points without respecting the requirements of a review procedure. Consequently, the decision was based on the principle that appeals cannot be used to re-evaluate the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on new grounds and cannot serve to re-litigate the merits or re-propose the same arguments already examined by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits procedural requirements joint appeal court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARKOWSKI ADRIAN DANIEL nato il 28/11/1994 MENZALY REDOUANE nato il 13/12/1977 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Adrian Daniel Markowski e Menzaly Redouane, presentati con atto unitario nonché la memoria inviata per PEC; considerato che i motivi a base dei ricorsi, che contestano l'affermazione di responsabilità, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché sono formulati senza alcun rispetto dei criteri propri del giudizio di legittimità, ma semplicemente riproponendo differenti ipotesi ricostruttive; ritenuto che l'impugnazione sia, nel suo complesso, la mera riproposizione delle tesi dell'atto di appello, al fine di ottenere una rivalutazione del merito, operazione non consentita innanzi a questa Corte; osservato, quanto alla memoria, a prescindere dalla già segnalata tardività della stessa, che i primi due motivi (nuovi) sono manifestamente infondati poiché: (1°) le parti hanno facoltà, non obbligo di presentar memoria nella presente procedura ed in concreto il P.G. non l'ha presentata, con conseguente impossibilità di comunicare alcunché e carenza di interesse della parte a sollevare la questione; (2°) l'avviso per l'udienza spetta esclusivamente al difensore, che l'ha regolarmente ricevuto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi' deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigliere Estensore Il Pres