Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Pio Denaro inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for the non-application of Article 131 bis of the Penal Code and the conversion of detention to a fine, but the lower court had already addressed these points regarding the crime's gravity and prior record. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments merely reproduced previous criticisms without providing a new critical analysis of the factual basis of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without offering a new critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO CHRISTIAN PIO nato a CATANIA il 02/05/1999 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Christian Pio Denaro; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 sentenza impugnata sull'impossibilità di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva in pecuniaria, in ragione della gravità del fatto cagionante un danno di non lieve entità e dei precedenti specifici riportati dal prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli re