Italian Court dismisses appeal as arguments are merely defensive copies of lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Casalini's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Casalini argued against the lower court's finding of liability, but the court found his three grounds were merely defensive reproductions of existing censure without real comparison. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked concrete substance and were not susceptible to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new arguments distinct from those already decided; mere defensive copies of lower court censure without concrete alternative hypotheses are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALINI GIOVANNI nato a PALMA CAMPANIA il 05/01/1963 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; A udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Casalini; considerato che i tre motivi addotti, che contestano complessivamente e cumulativamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono consentiti poiché sono semplicemente riproduttivi di censure già formulate, e adeguatamente e sufficientemente giustificate dalla sentenza impugnata (cfr., pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata); osservato che, in sostanza, i motivi si riducono a mero espediente difensivo, senza alcun reale confronto con la motivazione, risolvendosi nella proposizione di ipotesi alternative, prive di concretezza e comunque non suscettibili di vaglio in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsig iere