Italian court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court's justified findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marco Amendola's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility, but the court found his arguments were simply repetitive of the already justified reasons given in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new legal or factual basis to overturn the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce the censure already formulated and sufficiently justified in the contested judgment without adding new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA MARCO nato a PAGANI il 10/03/1990 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Amendola; considerato che il motivo addotto, che contesta complessivamente e cumulativamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito poiché semplicemente riproduttivo di censure già formulate, e adeguatamente e sufficientemente giustificate dalla sentenza impugnata (cfr., pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si spiega che il conto 'beneficiario' era stato aperto, poco prima "dell'operazione' illecita, grazie all'utilizzazione di documenti identificativi intestati all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigliere