Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Giuseppe Pastore's appeal against the Salerno Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Pastore argued the lower court erred in applying Article 114 of the Penal Code regarding mitigating circumstances, but the Court found his arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judges. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide a critical analysis of the factual and legal basis of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court without providing a critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIUSEPPE nato a SALERNO il 07/11/1999 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Pastore; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 114 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 sentenza impugnata sull'impossibilità di riconoscere l'invocata attenuante, in ragione del contributo non irrisorio del Pastore all'azione criminosa complessivamente considerata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsiglipre