Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17383/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Sequino and D'Alterio inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first appeal generic due to abstract arguments lacking factual or legal support, while the second was rejected as it sought a new trial rather than challenging specific procedural errors. Consequently, the appeals were dismissed without examining the merits of the underlying criminal liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal violations or procedural errors; generic complaints or requests for re-evaluation of evidence without identified errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeals lack of specific grounds procedural violations cassation review limits generic arguments rejection impugnabilità della decisione di rinvio prove irrilevanti ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEQUINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 20/04/1974 D'ALTERIO STEFANO nato a QUALIANO il 24/01/1946 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Francesco Sequino e Stefano D'Alterio; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei prevenuti, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie fondanti l'affermazione di colpevolezza dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C ns