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Ordinanza — n. 17381/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a reproduction of already rejected arguments regarding receipt and incitement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aniello Criscuolo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of law and motivational defects concerning articles 648 and 379 of the Penal Code, specifically challenging the classification of the facts as receipt rather than real incitement. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648, 379 cod. pen.; The appeal is inadmissible when its sole ground is the reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of rejected arguments receipt versus incitement motivational defect rejection Cassazione procedural ruling ritiro dell'autorizzazione revoca della decisione amministrativa legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 379 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO ANIELLO nato a ASCEA il 16/04/1965 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aniello Criscuolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 379 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fatto come ricettazione, non essendo inquadrabile al caso di specie l'ipotesi della derubricazione nell'ambito del favoreggiamento reale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Corjsiglier