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Ordinanza — n. 17380/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of interest due to irrelevant correction of factual location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Danilo Collina's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Collina argued the lower court erred regarding the location of the contested facts, claiming this constituted a lack of motivation. The court rejected this claim, ruling that the alleged error was irrelevant and offered no favorable effect for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the alleged error is irrelevant and produces no favorable effect for the appellant.

Parole chiave

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lack of interest appeal irrelevant factual correction lack of motivation procedural inadmissibility costs of appeal segno di dominio pubblico reati contro la tranquillità pubblica spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLINA DANILO nato a SALERNO il 26/01/1981 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Collina Danilo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in ordine ad un presunto errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in merito al luogo in cui si sarebbero svolti i fatti oggetto di contestazione è connotato da carenza di interesse, posto che tende ad ottenere una correzione irrilevante, poiché totalmente priva di effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli re