Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Baldi inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding the proof of the crime of receiving stolen goods, was deemed unproducible because it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower courts without providing a critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI ANTONIO nato a SALERNO il 18/03/1993 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Baldi; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato in contestazione e ben valorizzato dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsiglié