Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific legal or factual grounds under Article 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ciro Casino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed generic because it offered only abstract deductions without supporting legal or factual reasons. Consequently, the appellate court's motivation, which merely referenced the sentencing rationale of the first-instance judge, was found sufficient to reject the vague claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and lacks specific legal or factual support, rendering the appellate court's reference to the first-instance sentencing rationale sufficient to dismiss the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASINO CIRO nato a NAPOLI il 19/07/1972 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; <RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ciro Casino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, mentre la motivazione della sentenza d'appello, che fa riferimento per relationem alle ragioni poste a base della dosimetria sanzionatoria adottata dal giudice di primo grado, avallandole, è sufficiente, a fronte di un motivo d'appello che era già in sé generico, e quindi inammissibile, non richiedendo pertanto specifico onere motivazionale (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il CoIisigl