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Ordinanza — n. 17376/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17376/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHE ESSEDDIK nato il 15/10/1986 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Ache Essedik; considerato che i due motivi di ricorso, che, sotto diversi profili, contestano la affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, risultano non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla responsabilità per rapina e l'esclusione di ricostruzioni alternative, nonché pg. 7 sulla immediatezza delle minacce rispetto alla sottrazione del coltello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17376/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Ache Essedik; considerato che i due motivi di ricorso, che, sotto diversi profili, contestano la affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, risultano non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla responsabilità per rapina e l'esclusione di ricostruzioni alternative, nonché pg. 7 sulla immediatezza delle minacce rispetto alla sottrazione del coltello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di dimora scaduto visto di soggiorno soggiorno ininterrotto assenza prolungata all'estero rischio di soggiorno illegale disoccupazione dei lavoratori migranti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHE ESSEDDIK nato il 15/10/1986 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ache Essedik; considerato che i due motivi di ricorso, che, sotto diversi profili, contestano la affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, risultano non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla responsabilità per rapina e l'esclusione di ricostruzioni alternative, nonché pg. 7 sulla immediatezza delle minacce rispetto alla sottrazione del coltello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il onsigli re Estensore Il Presid nte