Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Di Matteo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for leniency under specific criminal code articles, but the court found his claims unoriginal. The court ruled that the arguments merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the appellate judges without new critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without providing a critical re-analysis of the factual and legal basis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ERNESTO nato a SAN SEVERO il 27/09/1990 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ernesto Di Matteo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva con una delle sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen., rispettivamente per la mancanza del requisito della non abitualità della condotta e per i numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Ccjnsigli