Italian court dismisses appeal as argument is inadmissible due to prior adequate examination of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandra Misseri inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the application of Article 131 bis of the Criminal Code regarding the extension of property occupation and resulting damages to the entity. The court ruled the argument inadmissible because it merely reproduced profiles of censorship already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested ground is merely a reproduction of profiles of censorship already adequately examined and rejected by the courts of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSERI ALESSANDRA natcta PALERMO il 19/09/1989 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Alessandra Misseri; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata ove si esclude l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la protrazione (triennale) dell'occupazione dell'immobile ed il conseguente danno per l'ente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos