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Ordinanza — n. 17372/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Thomas Poliziani inadmissible and ordered him to pay court costs. Poliziani argued that the Court of Appeal violated the law by denying a minor circumstance mitigation under Article 628 of the Penal Code, citing recent Constitutional Court jurisprudence. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower judges without providing a critical analysis of the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 628 comma secondo cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis minor circumstance mitigation Article 628 Penal Code procedural inadmissibility incapacità di lavoro lavoro pericoloso violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 628 comma secondo cod. pen.
Letti il ricorso e la memoria di Thomas Poliziani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 comma secondo cod.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 86 del 2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZIANI THOMAS nato a ROMA il 01/04/1991 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Thomas Poliziani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 comma secondo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per l'ulteriore riduzione della pena previa concessione dell'invocata attenuante, in considerazione della non irrisoria lesività della condotta, delle modalità aggressive della stessa, dei nutriti precedenti penali del Poliziani e della congruità della pena inflitta, già mitigata dal riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Cci