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Ordinanza — n. 17371/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grounds and inadmissible for sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio De Silvio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected as repetitive of previously dismissed criticisms regarding a photographic identification, while the third ground concerning Article 62 bis of the Penal Code was deemed inadmissible because it pertained to punitive treatment rather than substantive law. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility on any of its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of prior disallowed censure or if they concern only the punitive treatment of the offender rather than a violation of substantive law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds punitive treatment photographic identification Article 62 bis court costs Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO ANTONIO nato a CEPRANO il 21/12/1968 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio De Silvio; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dal teste Pelliccia in sede di indagini preliminari, sono indeducibili poiché ripetitivi di censura già correttamente disattesa e, perciò, privi di confronto con la sentenza impugnata (cfr., a pag. 1 e 2 della motivazione, oltre al valore del riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, le ulteriori circostanze individualizzanti derivanti dal riconoscimento di Umberto Di Adamo e dalla corretta individuazione della località di residenza in località Lago di Colonnelle); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla spiccata personalità criminale dell'imputato e sulle ulteriori ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il Con