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Ordinanza — n. 17367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ROSALIA nato a PALERMO il 08/05/1969 PIRRELLO VINCENZO nato a PALERMO il 10/09/1963 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ROSALIA nato a PALERMO il 08/05/1969 PIRRELLO VINCENZO nato a PALERMO il 10/09/1963 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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zone archeologiche insediamento protetto conservazione dei monumenti effetto sospensivo della licenza edilizia costruzioni non autorizzate licenza edilizia a posteriori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ROSALIA nato a PALERMO il 08/05/1969 PIRRELLO VINCENZO nato a PALERMO il 10/09/1963 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosalia La Mattina e Vincenzo Pirrello; considerato che il primo ed il secondo motivo, attinenti, per diversi profili, alla affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati ed, in verità, non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) poiché ripetitivi di questioni valutative del fatto già adeguatamente affrontate e risolte dalle decisioni di merito, essendosi evidenziata la protrazione dell'occupazione dell'immobile pubblico, dimostrata dalla condizione abitativa del nucleo famigliare, con propri mobili e suppellettili, nonché la irrilevanza della produzione dei certificati di residenza, successivi di quasi quattro anni all'epoca dei fatti e comunque indicativi solamente di un dato formale, smentito, peraltro, come appropriatamente osservato nella decisione impugnata, dagli stessi imputati, che hanno eletto il domicilio presso l'immobile occupato; osservato che, data la inammissibilità dei motivi sulla responsabilità, il terzo, sulla prescrizione del reato, risulta assorbito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso