Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17366/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17366/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17366/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVO RICCARDO DANIELE nato a CATANIA il 08/10/1984 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )1 Letto il ricorso di Riccardo Daniele Calvo; considerato che i motivi di ricorso sono, complessivamente, manifestamente infondati e comunque ripetitivi e privi di specificità, poiché: - il primo propone una linea difensiva che costituisce un novum, non formulato nei gradi di merito, e che, per di più, confligge radicalmente con la statuizione di responsabilità dell'imputato, incentrata sulla sua conoscenza delle suppellettili sottratte in quanto firmatario originario del contratto di affitto; - il secondo ed il terzo, sulla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. (e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell'art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 162-ter cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 162-ter cod. pen. (e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell'art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione disciplinare ricorso del personale valutazione dei rappresentanti del personale divieto di esercizio della professione licenziamento del pubblico dipendente reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 162-ter cod. pen
art. 131 bis cod. pen
(e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVO RICCARDO DANIELE nato a CATANIA il 08/10/1984 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Daniele Calvo; considerato che i motivi di ricorso sono, complessivamente, manifestamente infondati e comunque ripetitivi e privi di specificità, poiché: - il primo propone una linea difensiva che costituisce un novum, non formulato nei gradi di merito, e che, per di più, confligge radicalmente con la statuizione di responsabilità dell'imputato, incentrata sulla sua conoscenza delle suppellettili sottratte in quanto firmatario originario del contratto di affitto; - il secondo ed il terzo, sulla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. (e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell'art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i