Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding criminal fraud evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Moreno Garbin inadmissible and ordered him to pay court costs. Garbin argued the lower court lacked sufficient motivation regarding the evidence proving his criminal liability for fraud. The court rejected this claim, stating the lower court's reasoning was adequate and that the appeal improperly sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation in a criminal judgment is inadmissible if the alleged defect is not evident from the text and merely requests a re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MORENO nato a CASTELFRANCO VENETO il 08/05/1997 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Moreno Garbin; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione alla sussistenza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis