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Ordinanza — n. 17362/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise sentencing argument at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Cangiano inadmissible and ordered him to pay court costs. Cangiano argued that the lower court's sentencing decision contradicted its reasoning regarding criminal liability under specific penal codes. The court rejected this claim because the specific objection regarding the discrepancy between the sentence and the reasoning was not formally raised as a ground for appeal in the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must include all grounds for review; failure to raise a specific objection at the first instance renders it inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise objection first instance procedure sentencing review court of cassation disdetta tardiva abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
11 e 12 della sentenza impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
11 e 12 della sentenza impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO PAOLO nato a NAPOLI il 08/02/1986 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Cangiano; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed al trattamento sanzionatorio inflitto (quanto al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza), è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata sia l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., sia pure la congruità della pena inflitta (si vedano, in particolare, pagg. 9 - 11 della sentenza impugnata); che, peraltro, la doglianza relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (su cui la Corte territoriale ha autonomamente motivato alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 6 - 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025