Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Francesco Maiorana inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a motivational defect regarding Article 62 bis of the Penal Code, but the court found the grounds abstract and devoid of necessary legal or factual data. Consequently, the court ruled that the appeal failed to substantiate its claims against the sufficient and logical reasoning in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic and abstract deductions lacking the specific legal and factual reasons required to support the claim against the lower court's sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA SALVATORE FRANCESCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/2003 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Francesco Maiorana; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il onsiglier