Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack specific legal and factual support for sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Guzzardi inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds. The appellant argued a motivational defect regarding sentencing under Articles 99 and 133 of the Criminal Code, but the court found these claims abstract and unsupported. Consequently, the court ruled that the original sentencing decision was sufficient and logical, rejecting the generic nature of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, 133 cod. pen.; An appeal based on alleged motivational defects is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and devoid of specific legal or factual reasons supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI ANTONINO nato a CATANIA il 13/04/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Guzzardi; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, risulta congruo e lineare in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsiglie