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Ordinanza — n. 17358/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability and sentencing as inadmissible due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mirko Carboni's appeal against the Trento Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Carboni argued for a retrial on fraud charges and requested generic mitigating circumstances, but the court found these grounds procedurally flawed. Consequently, the appeal was rejected, and Carboni was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on alleged motivational defects regarding criminal liability or sentencing are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without critical analysis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility motivational defect argument generic mitigating circumstances procedural defect rejection court costs and fine attenuazione della pena attitudine all'integrazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI MIRKO nato a ROMA il 18/03/1980 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirko Carboni; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pienamente comprovante il reato in imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della negativa personalità del Carboni e dei suoi precedenti penali specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il on