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Ordinanza — n. 17356/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17356/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to properly raise the violation of Article 474 of the Penal Code in the appeal stage, as required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the second ground regarding Article 131-bis was rejected because it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 474 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the legal grounds were not previously deduced as specific reasons for appeal, or if they constitute a mere repetition of arguments already rejected by the lower court without offering a new substantive critique.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure specific grounds repetition arguments procedural requirement court costs fine esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 474 c.p.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Monaco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 474 cod.
Art. 131-bis c.p.
1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod.
art. 474 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Monaco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 474 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 131- bis cod. pen
1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO SIMONE nato a NAPOLI il 17/06/1992 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Monaco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 474 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 april