Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17355/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17355/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the lower court without providing specific, critical reasoning. Additionally, the second ground regarding witness credibility and unequal treatment was rejected because the lower court's reasoning was logically sound and free from defects. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required by established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected without specific critical reasoning, or if they challenge factual assessments of witness credibility absent manifest contradictions or unsupported conjectures in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation witness credibility assessment factual findings review reiteration of rejected grounds unequal treatment claim court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 10153, Rv. 278609
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALESI BENEDETTO nato a SIRACUSA il 16/12/1989 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Benedetto Salesi, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omessa riqualificazione del fatto di cui al capo A) e al capo B) nel reato di furto con strappo è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa la corretta individuazione dell'imputato e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché la disparità di trattamento rispetto al coimputato Guadagnolo Dante è inammissibile; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità" (Sez. 4, Sentenza n. 10153, Rv. 278609); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 1