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Ordinanza — n. 17354/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's evidence was insufficient and that mitigating circumstances under Articles 62 and 62-bis of the Penal Code were not recognized. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage and failed to provide a specific, reasoned critique of the trial court's adequate motivation regarding the evidence and statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected in the appellate judgment without providing a specific and reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique mitigating circumstances appellate review standards obbligo di ridurre il danno accertamento dell'ammontare del danno assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 c.p.
Art. 62-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRELI SONIA nataa GENOVA il 30/09/1987 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sonia Curreei, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'insufficienza dell'impianto probatorio posto alla base della dichiarazione di responsabilità dell'odierna ricorrente nella vicenda fraudolenta è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, in particolare a pag. 4 della sentenza impugnata, ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza degli elementi probatori comprovanti la responsabilità della Currefai; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 4 e 62-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10