Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being abstract and unrelated to sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuliano Aniello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of articles 62 bis and 133 of the Penal Code regarding sentencing and lack of motivation, but the court found these grounds abstract and unrelated to the specific issue of imposed punishment. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked concrete legal and factual support required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis and 133 of the Penal Code; appeals concerning sentencing treatment are inadmissible if they are abstract and do not address specific legal or factual grounds supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANIELLO nato a NAPOLI il 20/11/1964 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuliano Aniello; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla congruità della pena infitta e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce genericamente la carenza della motivazione, è del tutto aspecifico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il ns