Italian Court dismisses appeal claiming missing court name in judgment violates nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Brajdic's appeal inadmissible regarding the failure to indicate the issuing court in the first-instance judgment. Brajdic argued this omission violated statutory nullity requirements, but the court relied on established precedent stating such omissions have no procedural consequences. Consequently, the appeal was rejected, and Brajdic was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3; Art. 546, comma 3 of the Code of Criminal Procedure; The omission of the issuing court's name in the notified judgment does not constitute a ground for nullity under the combined provisions of Articles 125(3) and 546(3) of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC ANTONIO nato a MILANO il 30/06/1987 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN. DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Brajdic, Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 6, n. 6559 del 20/04/1998, Calone, Rv. 210916); considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "è priva di conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell'estratto notificato all'imputato della sentenza di primo grado dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, cod. proc. pen., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546" (Sez. 6, Sentenza n. 6559 del 20/04/1998, Calone, Rv. 210916); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile