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Ordinanza — n. 17349/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for lack of specific defense arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for violations of procedural law, defense rights, and sentencing guidelines, but the court found these arguments either non-deducible due to lack of specificity or merely repetitive of rejected appellate claims. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits regarding the defendant's criminal responsibility and future conduct.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals regarding victim statements are inadmissible if they lack specific argumentation against the trial court's reasoning, and sentencing considerations on recidivism risk are valid exercises of judicial discretion not subject to cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility victim statement credibility defense rights violation recidivism sentencing judicial discretion review esame grafologico documenti d'identità difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Bolla, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod pen.
art. 192 cod. proc. pen
IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Bolla, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLLA DIEGO nato a SAVONA il 06/05/1978 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; -35

RITENUTO IN FATTO

E. IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Bolla, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) che manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg. 5-6 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione del diritto di difesa e diritto al contraddittorio dell'imputato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod pen. è manifestamente infondato in diritto; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, quali le modalità violente di commissione del fatto illecito e la presenza di precedenti, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d