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Ordinanza — n. 17347/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and do not show manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Urso's appeal inadmissible for being repetitive of arguments already rejected in the second instance. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence, but the court held that mere dissatisfaction with persuasiveness or lack of rigor does not constitute a valid ground for review. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a manifest illogicality or contradiction in the reasoning that would justify a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must cite specific vices of motivation such as lack of reasoning, manifest illogicality, or contradiction; general complaints regarding the persuasiveness, adequacy, or rigor of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Appeal Admissibility Manifest Illogicality Vices of Motivation Repetitive Grounds Evidence Evaluation Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO GIOVANNI nato a MILANO il 25/04/1968 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Urso, Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il travisamento dell'impianto probatorio è inammissibile in quanto, non solo è reiterativo dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata), ma non è inoltre consentito in sede di legittimità, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; considerato che in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile