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Ordinanza — n. 17346/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely and based on arguments already fully addressed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant argued that new procedural rules regarding the admissibility of theft charges should have been considered, but the court ruled that such issues cannot be raised when the appeal itself is already untimely. Furthermore, the claim regarding the attribution of facts to the crime of receipt was rejected because these arguments were previously fully examined and addressed by the appellate court in its judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the statutory deadline, and grounds already fully examined by the appellate court cannot be re-litigated in a subsequent cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal untimely filing double jeopardy procedural bar appellate review ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH MICHAEL nato a UDINE il 04/08/1995 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michael Levacovich e la - intempestiva- memoria trasmessa in data 29 marzo u.s., Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di una condizione di procedibilità dei reati di cui ai capi di imputazione 1, 2 e 4 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 comma 1 lett. I) D.Igs. 150/2022 in epoca antecedente al maturare del termine per proporre ricorso in Cassazione non è consentito, in quanto in presenza di ricorso per altro inammissibile non può essere rilevata l'eventuale improcebilità sopravvenuta per i reati di furto (si vedano Sez.

U. Salatino); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa l'affermata riferibilità dei fatti contestati a titolo di ricettazione, è inammissibile perché fondato su motivi già dedotti in appello e puntualmente affrontati dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 apr