Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling arguments repetitive and facts proven beyond doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for recidivism and the denial of general mitigating circumstances, claiming procedural flaws and excessive sentencing. The court rejected these claims as repetitive of the appellate decision and found the evidence sufficient to prove the crime beyond reasonable doubt while affirming the lower court's discretion in applying mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62 c.p.; Art. 133 c.p. The Court holds that an appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of the appellate judgment and manifestly unfounded, and that the denial of general mitigating circumstances is valid if the lower court's reasoning is logical and the final penalty is proportionate to the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTI MATTEO nato a ABBIATEGRASSO il 28/02/1974 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Ponti, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il vizio del travisamento della prova, è reiterativo dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; considerato che gli elementi tipici della ricettazione sono dimostrati oltre ogni ragionevole dubbio e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il trattamento sanzionatorio irrogato ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il Tribunale di Pavia non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti, perché non è stato contestato ab origine nessun elemento aggravatore e la pena finale risulta congrua secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p. in punto di gravità del fatto e di capacità a delinquere dell'autore; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso