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Ordinanza — n. 17344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without providing a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique appellate review court costs and fine attenuazione libera della pena abbandono del procedimento penale sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 538 cod. proc. pen.
6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla condanna per la responsabilità civile di cui all'art. 538 cod. proc. pen.
art. 538 cod. proc. pen
6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla condanna per la responsabilità civile di cui all'art. 538 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINUCCI VITTORIO nato a TARANTO il 20/09/1981 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN .FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Martinucci e la memoria -intempestiva- trasmessa in data 1° aprile u.s., Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione degli artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla condanna per la responsabilità civile di cui all'art. 538 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato, nonché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di appello; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso