Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments and seeking factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they merely repeated points already addressed and dismissed by the Court of Appeal without providing new specific criticism. Furthermore, the court refused to re-evaluate the factual basis of the decision, as such assessment is exclusively reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist of a mere repetition of arguments already rejected or if they attempt to obtain a reconstruction of facts through criteria different from those used by the lower court, as factual evaluation is the exclusive domain of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI PASQUALE nato a POMPEI il 29/07/1983 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN. DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Ranieri e la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 25 marzo u.s., Ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato con la memoria da ultimo trasmessa, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità fondata sull'accertamento della fattispecie criminosa, dell'elemento soggettivo, degli indizi di colpevolezza e della procedibilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, per quanto concerne la procedibilità, la fattispecie criminosa imputata al Ranieri è di per sé un reato procedibile d'ufficio, essendo stata contestata ed applicata l'aggravante di cui al comma 3, art. 640-ter cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, anch'esso replicato con la memoria citata, che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il