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Ordinanza — n. 17342/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural violations denied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17342/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelkader Jouini inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the first procedural objection baseless as contradicted by the lower court's record, while the second claim regarding the defendant's causal role in robbery was rejected for merely repeating arguments already dismissed on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds that are merely apparent repetitions of those already rejected or if it fails to provide a specific, argumentative critique of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds procedural violation denial causal role in robbery causa legittima commisurazione della pena per rapina azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI ABDELKADER nato il 22/01/2005 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelkader Jouini e la memoria di replica trasmessa in data 19 marzo u.s., Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di norme processuali è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione causale dell'imputato nel reato di rapina è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile