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Ordinanza — n. 17341/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Raffaele De Stefano inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground of appeal to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level, while the second ground was generic and lacked the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the third ground regarding mitigating circumstances was deemed inadmissible in a legality review, as the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p. The appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected, are too generic to allow the reviewing judge to exercise their scrutiny, or are raised inappropriately in a legality proceeding when the lower court's reasoning is adequate.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments legality review mitigating circumstances Code of Criminal Procedure court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 521 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
artt. 24 Cost
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele De Stefano, Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 24 Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO RAFFAELE nato a MONZA il 09/02/1971 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele De Stefano, Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 24 Cost. e 521 cod. proc. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione in merito alla mancata valorizzazione di sentenze per altri fatti di reato in capo al ricorrente è irrilevante ai fini della decisione odierna, nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito, nel motivare, è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso