Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments and misapplying conditional suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Iorio Raccioppoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a more complete description of evidence and the application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the court ruled that the lower court's refusal to grant conditional sentence suspension was not arbitrary, as the appellate judge is not obligated to examine every element listed in the statute but may limit itself to the most prevalent opposing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique, and the lower court's refusal of conditional suspension is valid if it relies on prevailing opposing factors without needing to examine all statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO RACCIOPPOLI SALVATORE nato a MADDALONI il 15/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; n
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Iorio Raccioppoli, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta una descrizione incompleta degli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della dichiarazione di responsabilità è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pagg. 12-13), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 14 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità dal momento che non vi sono elementi di valutazione di natura processuale o extraprocessuali positivamente considerabili e il costante orientamento della Corte di Cassazione in tema della sospensione condizionale della tema prevede che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi richiamati dall'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo (Sez. 4, Sentenza n. 48013 del 12/07/2018, Rv. 273995); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10