Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of arguments and lack of new substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability and an aggravating circumstance, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that no new substantive grounds existed to justify a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 364, n. 1 of the Code of Criminal Procedure; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already disallowed in the second instance or fails to present new substantive grounds sufficient to overturn the lower court's decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENSALE LEOPOLDO nato a NAPOLI il 09/12/1973 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leopoldo Sensale, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'impianto probatorio alla base della dichiarazione di responsabilità ed il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è inammissibile, poiché non solo reiterativo dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata), ma anche non consentito in sede di legittimità, in quanto circa quest'ultimo punto, dal momento che è stata già fornita risposta nel giudizio di secondo grado (si vedano pagg. 4-5), e non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo ed il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 april