Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of territorial jurisdiction and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the territorial jurisdiction of the Monza court versus Brescia and argued for imputed responsibility based on fuel card usage inference. The court rejected these claims as contrary to established precedent and merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contest territorial jurisdiction contrary to settled case law or if they merely reiterate arguments already rejected by the court of first instance without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE LUIGI nato a MILANO il 21/06/1978 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Carbone, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Monza a favore di quella di Brescia, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, Ordinanza n.18305 del 23/01/2019, PMT c/ Halilovic Murat, Rv. 275916); considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'utilizzo del criterio di inferenza ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per tutti gli indebiti utilizzi della carta carburante contestati nell'imputazione per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. è inammissibile perché reiterativo dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 a