Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and repetition of lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific legal grounds regarding aggravated robbery and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and critical depth mandated by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already decided and lack specific argumentation correlating the challenged decision with the new grounds of appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI STEFANO (CUI 01CXZ5R) nato a NISCEMI il 22/03/1977 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Maugeri, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata dell'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato assorbimento della fattispecie di cui al capo sub g) in quella di rapina di cui all'art. 648 cod. pen.
è inammissibile in quanto anch'esso reiterativo dei motivi già dedotti in appello e, per di più, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) non è deducibile in quanto reiterativo dei motivi dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha riconosciuto la corretta concessione delle circostanze attenuanti generiche ad opera del G.U.P. in giudizio di equivalenza (si veda pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso