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Ordinanza — n. 17334/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against denial of general mitigating circumstances due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ferrari Schiairon and Magrini inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court failed to apply general mitigating circumstances and violated specific penal code articles. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment's reasoning was logical and sufficient without needing to address every single favorable element presented.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 69, 99 cod. pen.; Appeals contesting the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the first-instance judgment provides a reasoned decision free from evident illogicality, as the court of merit need not consider all elements but only those deemed decisive.

Parole chiave

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general mitigating circumstances appeal admissibility penal code provisions logical reasoning standard Court of Cassazione circostanze attenuanti capacità di stare in giudizio rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARI SCHIAIRON nato a BOLZANO il 16/12/1997 MAGRINI SAMUEL nato a BOLZANO il 09/12/2000 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E.IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Schtairon Ferrari e Samuel Magrini, Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Ferrari, che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la relativa illogicità della motivazione, nonché violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si vedano le pagg. 13-14-15-16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Magrini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolar modo in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie di reato, non è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pag. 7-8), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso di Magrini che denuncia anch'esso la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda le pagine da 9 a 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec