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Ordinanza — n. 17333/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription failure and generic mitigating circumstances error in Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Valmori and Chiappano inadmissible, ordering them to pay costs. The court rejected the prescription argument because the defendant's sixty-one days of suspension for legitimate impediment were not counted, meaning the limitation period had not expired. Furthermore, the appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances was dismissed as inadmissible in the stage of legality, noting that the lower court's reasoning was sufficient without listing every favorable element. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Office.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 600 c.p.: The appeal regarding prescription is inadmissible if the limitation period has not expired due to suspension periods not counted; the appeal regarding generic mitigating circumstances is inadmissible in the stage of legality if the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription period calculation legitimate impediment suspension generic mitigating circumstances stage of legality review Italian criminal procedure costs and fines attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 600 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALMORI GIOVANNI nato a VOGHERA il 17/05/1942 CHIAPPANO ANNAMARIA nato a VOGHERA il 17/06/1963 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giovanni Valmori e Annamaria Chiappano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato con memoria del 24 marzo 2025, con il quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato; considerato che la prescrizione, in ragione della data del commesso reato, non è maturata (contrariamente a quanto replicato con la memoria depositata il 24 marzo u.s.), giacché non si tiene in conto i sessantuno giorni di sospensione per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 2/10/2023; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 apr