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Sentenza — n. 17330/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17330/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPONIO ROCCO ANGELO nato a BARI il 09/02/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 56-850/2025 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Angelo Caponio, considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di truffa è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 6 aprile 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta remissione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 340, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17330/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza deposizioni delle parti censura dell'accertamento dei fatti verdetto di colpevolezza allegazione motivata allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPONIO ROCCO ANGELO nato a BARI il 09/02/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 56-850/2025

RITENUTO IN FATTO

E IN

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Angelo Caponio, considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di truffa è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 6 aprile 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta remissione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il