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Ordinanza — n. 17328/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific facts in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the second-instance court failed to prove her concrete role in the alleged crimes, but this issue was not raised in the appeal. The court ruled that because the specific factual allegations were introduced only in the cassation petition, they could not be examined, as they were not part of the second-instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises new factual allegations or specific arguments that were not deduced in the second-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissibility new facts second instance cassation appeal procedural defect scemata imputabilità partecipazione al reato responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC PATRIZIA nato a PRATO il 11/09/1981 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Halilovic, Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato raggiungimento della prova circa il ruolo concreto dell'imputata nei delitti di cui ai capi di imputazione a), b) e c) non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione non dedotta con i motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; considerato che nel giudizio di secondo grado è stata contestata soltanto la riqualificazione giuridica del fatto da rapina a furto; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 20