Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances under Art. 62-bis require merit court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this, noting the first instance judge adequately addressed key factors without needing to consider every single element presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that a denial of generic mitigating circumstances is valid if the trial court references decisive favorable or unfavorable elements, without being required to address all arguments or facts deduced by the parties.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIARELLI STEFANO nato a ROMA il 07/06/1977 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Bocciarelli, Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile