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Ordinanza — n. 17325/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural violations and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court ruled that specific procedural violations cannot be challenged under general grounds and that the denial of mitigating circumstances was justified without considering every single favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Violations of procedural norms are not admissible as grounds for appeal unless they cause invalidity, and the denial of generic mitigating circumstances does not require the trial court to consider all favorable elements.

Parole chiave

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procedural violation generic mitigating circumstances appeal inadmissibility evidence evaluation nullity of judgment diritto al risarcimento danni restituzione di prestazioni complementari importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen.
546, stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
b) dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHDIRA MOURAD (CUI 05Z7CD3) nato il 06/11/1997 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mourad Khdira, Rilevato che è manifestamente infondato il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al capo 1) e capo 2), anche se in relazione all'art. 546, stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che non vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure, ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità; rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10